Esonero contributivo 2021 autonomi e professionisti: premessa

La legge di bilancio 2021, ai commi da 20 a 22-bis dell’articolo 1, ha introdotto la possibilità di beneficiare dell’esonero dal versamento contributivo per lavoratori autonomi ed imprenditori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti ed agricoli dell’INPS nonché per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o a casse previdenziali private.

L’esonero viene riconosciuto per un importo massimo di Euro 3.000 su base annua, ma potrà essere soggetto a rimodulazione in caso di superamento dei limiti di spesa previsti dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Sostegni, ovvero 1,5 miliardi di euro per gli iscritti INPS e 1 miliardo di euro per gli iscritti a casse di previdenza private.

Per l’applicazione delle previsioni di esonero, il comma 21 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio prevede che è necessario un apposito decreto Interministeriale, già firmato il giorno 7 maggio 2021 dal Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce priorità e modalità di determinazione dell’esonero.

Oggetti Beneficiari dell’esonero e limiti

Potranno essere beneficiari dell’esonero stabilito dalla Legge di bilancio 2021 i seguenti soggetti:

I soggetti su elencati, però, per poter beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi dovranno rispettare anche ulteriori parametri:

  1. Essere iscritti, alla data del 01 gennaio 2021, alle rispettive gestioni INPS o alle casse professionali;
  2. Aver dichiarato, per l’anno di imposta 2019, un reddito lordo (quindi non ridotto da oneri deducibili e detraibili) da lavoro autonomo o professionale non superiore ad Euro 50.000;
  3. Aver subito nell’anno 2020 un calo del fatturato pari ad almeno il 33% rispetto all’anno 2019;
  4. Essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
  5. Non percepire pensione diretta, con esclusione della pensione di invalidità, né essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

Il parametro reddituale da prendere in considerazione è la differenza tra ricavi percepiti e costi sostenuti per i soggetti iscritti alle casse di previdenza private, mentre per gli iscritti all’INPS varrà il reddito esposto nel quadro RR del modello Redditi 2020.

Per i soggetti che hanno avviato la propria attività dal 01 gennaio 2020 non verranno considerati né il parametro del reddito né il calo del fatturato.

Per quanto riguarda, invece, medici infermieri e operatori sanitari in pensione ma riassunti temporaneamente per l’emergenza COVID non vi è alcun limite.

Presentazione domande per l’esonero

Per poter beneficiare dell’esonero per il versamento contributivo per l’anno 2021 i contribuenti dovranno presentare un’apposita domanda all’ente previdenziale cui sono iscritti, ed in particolare per:

Le domande, che saranno pubblicate con apposito provvedimento dell’INPS e delle casse private, conterranno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti stabiliti.

L’INPS e le casse previdenziali private, dopo aver controllato il possesso dei requisiti e la presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, emetteranno un apposito provvedimento di esonero che autorizzerà il contribuente a non versare nel limite di 3.000 Euro o comunque per quanto potrà essere ricalcolato in base alle dotazioni finanziarie stabilite.

Per gli iscritti INPS, nel quadro RR del modello Redditi 2021 dovrà essere indicato l’importo della contribuzione esonerata.

Rimborso contributi eventualmente versati

I contribuenti che avessero già versato i contributi previdenziali dovuti, benché potessero beneficiare dell’esonero, potranno presentare domanda di rimborso o di compensazione entro il 30 novembre 2021 all’INPS o alla cassa di previdenza privata cui sono iscritti.

Nella domanda dovrà essere indicato il provvedimento di esonero ottenuto oltre che i versamenti effettuati.

Un importante precisazione è dovuta per i contribuenti iscritti alle gestioni artigiani o commercianti dell’INPS i quali, a seguito dell’emanazione del messaggio 1911 del 13 maggio, hanno beneficiato del differimento al 20 agosto 2021 del pagamento della prima rata in scadenza al 17 maggio 2021.

Tali contribuenti, infatti, dovranno presentare domanda di esonero entro il 31 luglio 2021 ma se l’accettazione non dovesse arrivare prima della scadenza del 20 agosto dovranno versare quanto dovuto (prima e seconda rata 2021) ed eventualmente richiederne la compensazione o il rimborso entro il 30 novembre 2021.

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfonimenti a riguardo.