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Esportatore abituale: requisiti, qualifica e IVA

L’esportatore abituale è un soggetto che effettua attività lavorativa operando esportazioni di merce verso paesi UE o extra-UE. La politica fiscale italiana tende a favorire chi esporta merce all’estero, per questo motivo gli esportatori abituali possono usufruire di alcuni vantaggi.

Agli esportatori abituali è applicato un particolare regime IVA, basato sulla non imponibilità. Tuttavia, il fatto di condurre operazioni commerciali con l’estero non basta di per sé a consentire l’accesso al regime.

Esistono dei requisiti essenziali che consentono agli imprenditori di accedere alle agevolazioni. Questi, di fatto, identificano quelle società il cui business con l’estero costituisce una fetta importante dei proventi.

Esportatore abitualerequisiti, quali sono?

Il riferimento normativo più importante in materia è l’art. 8 DPR 633/1972 (conosciuto come Decreto IVA), che regola la possibilità di acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai fornitori.

Per ottenere lo status di esportatore abituale è necessario che nell’anno precedente o negli ultimi 12 mesi l’impresa abbia effettuato:

per un ammontare superiore al 10% del proprio volume di affari.

Chi non può accedere all’agevolazione

Sono esclusi dalla misura:

Adempimenti dell’esportatore abitualeIVA ed esenzione

Per poter usufruire dell’esenzione IVA gli esportatori abituali devono:

Tuttavia dal 2020 l’esportatore non è più tenuto a tenere il suddetto registro. Vediamo nel dettaglio quali sono gli obblighi attuali.

Esportatore abitualequalifica e dichiarazione d’intento

Per ottenere la qualifica è fondamentale rilasciare, in qualità di esportatore abituale, una dichiarazione d’intento rivolta sia ai fornitori sia all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un documento con il quale l’esportatore dichiara all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti per essere qualificato come “abituale” e che vale per l’anno solare al quale si riferisce (decade automaticamente dopo il 31 dicembre e va presentata nuovamente per l’anno successivo).

Tale documento viene presentato per via telematica e, a partire dal Decreto rilancio (D.L. 34/2020), non ne deve più essere inviata copia della stessa con allegata la ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate al fornitore, decadendo anche l’obbligo di annotazione in un apposito registro sia da parte dell’esportatore che del fornitore.

Il fornitore, inoltre, non deve più elencare ogni anno nel quadro VI della propria dichiarazione IVA i riferimenti delle lettere di intento che ha ricevuto.

Quali sono gli obblighi del fornitore? Questi deve semplicemente verificare telematicamente, previo avviso dell’esportatore, l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

Il plafond: fisso o mobile?

L’esportatore abituale può pertanto, acquistare o importare beni e servizi senza dover applicare l’IVA, rispettando un certo limite annuale detto plafond. Questo può essere calcolato con il metodo del plafond fisso o con quello del plafond mobile.

Plafond fisso

Con il plafond fisso, il 1° gennaio di ogni anno si considera l’ammontare delle operazioni non imponibili registrate nell’anno precedente; nell’anno in corso gli acquisti e le importazioni in regime di imposta sospesa non possono superare il plafond calcolato.

Plafond mobile

Con il plafond mobile il calcolo va valutato mese per mese, con riferimento ai 12 mesi precedenti. Questo sistema richiede calcoli più complessi ogni mese ma è vantaggioso per chi si sta espandendo sul mercato.

 

 

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