DICHIARAZIONI D’INTENTO CON NUOVE REGOLE DAL 2 MARZO:
Dal 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, nel Cassetto
fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali
per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della
facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. Lo prevede il provvedimento del
27 febbraio 2020 con cui l’Agenzia fornisce (finalmente) le indicazioni operative legate alle
modifiche apportate dal decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento. Via libera
anche al nuovo modello di lettera d’intento, da utilizzare dal 2 marzo.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 sono state
finalmente individuate le modalità operative per l’attuazione delle modifiche apportate dall’art. 12-
septies del decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.
L’Agenzia ha aggiornato anche il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni
e servizi senza applicazione dell’IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati.
DISCIPLINA VIGENTE NEL 2020:
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha
previsto che, per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza
l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via
telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di
ricezione.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati
nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella
dichiarazione doganale.
In altri termini, a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell’esportatore abituale:
– eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della
dichiarazione d’intento;
– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento
verificato telematicamente.
A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di
consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata
dall’Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono
esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Infine, mediante l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche
l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le
dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in
un apposito registro.
Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri
mancavano le disposizioni attuative, che sono state finalmente fornite con il provvedimento n.
96911/2020 del 27 febbraio 2020.
Secondo il provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di
effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate – a partire dal 2 marzo 2020
-rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento
acquisite dalla stessa, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.
La consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire:
– da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite
dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio
Cassetto fiscale;
– da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la
consultazione del proprio Cassetto fiscale.
E così, la semplificazione introdotta dal decreto Crescita risulta operativa a distanza di due mesi
rispetto a quella che era la decorrenza originariamente prevista.
La risposta nel corso del question time
Quando previsto dal provvedimento del 27 febbraio 2020 sconfessa la risposta del MEF al
question time in commissione Finanze alla Camera (interrogazione n. 5-03673 ), secondo cui le
nuove regole procedurali sulla gestione delle lettere d’intento non sono condizionate dal
provvedimento di attuazione previsto dal decreto Crescita – allora non ancora pubblicato – in quanto le stesse
prevedono solo delle semplificazioni operative e non introducono nessun ulteriore obbligo
sostanziale.
Di conseguenza, gli operatori avrebbero già dovuto seguire le nuove regole procedurali dal 1°
gennaio 2020.
In particolare, l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 stabilisce che l’esportatore abituale deve
predisporre, come da modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, una
dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una
apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione. L’esportatore abituale non deve più:
– né annotare in apposito registro la lettera d’intenti,
– né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana.
Il fornitore a sua volta, però, deve indicare nella fattura emessa senza applicazione dell’imposta gli
estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione presentata dall’esportatore, rilasciato dalle
Entrate.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 96911/2020 del 27 febbraio
2020 è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare dal 2 marzo
- L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque
consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate (27 aprile 2020).
Lettera d’intento: pronto il nuovo modello del 2 marzo 2020
Nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione. Il
dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla
dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.
Quanto alla compilazione il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende
avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od
operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di
riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.
Il dichiarante compila:
– il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo
importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente
all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto
di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del
plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;
– il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza
dell’importo ivi indicato.
Dalla sanzione fissa a quella progressiva
L’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997 punisce con una sanzione compresa tra il 100% e il
200% dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione
dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da
parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.