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Vittorio Veneto, 19 marzo 2024

 

 Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 Novità del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”)

 

 

1.     PREMESSA Pag. 2
2. IMPRESE BENEFICIARIE Pag. 2
3. INVESTIMENTI AGEVOLATI Pag. 2
4. MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA  

Pag.

 

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5. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE  

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4

6. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA  

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7. IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE  

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8. RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  

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9. OBBLIGHI DOCUMENTALI  

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6

10.RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI  

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1  PREMESSA

L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.

 

Disposizioni attuative

Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

 

2  IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:

Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:

 

Esclusioni

Sono escluse:

 

3  INVESTIMENTI AGEVOLATI

Sono agevolabili gli investimenti effettuati:

 

Ai fini dell’agevolazione in esame, rientrano tra i beni di cui al suddetto Allegato B, ove specifica- mente previsti dal progetto di innovazione, anche:

 

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle bio- masse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 co. 1 lett. a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181. È prevista una maggiorazione del costo, ai fini del credito d’imposta, del 120% e del 140%, rispettivamente, per gli investimenti di cui alle suddette lett. b) e c).

 

Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento della Commissione (UE) 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Tali spese sono agevolabili:

 

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in con- cessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smal- timento dei rifiuti.

 

4  MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici con- seguita mediante gli investimenti agevolabili.

Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei con- sumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

 

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazio- nale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazio- nale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

 

5  MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

Per l’accesso al beneficio:

Certificazioni “tecniche”

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

Con il DM attuativo saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Spese di certificazione per le PMI

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certifica- zione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

 

6  MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:

L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d’imposta non è soggetto:

Impossibilità di cedere/trasferire il credito d’imposta

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

 

7  IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta:

 

8  RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

È prevista la rideterminazione del credito d’imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno succes- sivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

In tal caso:

 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all’art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017.

 

9  OBBLIGHI DOCUMENTALI

Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali.

 

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conser- vare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

 

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

 

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documenta- zione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.

 

10      RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

 

STUDIO CROCE SRL