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Loro sedi

Vittorio Veneto,29 febbraio 2024

 

 

SCADENZARIO MESE DI MARZO 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFITTI

Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2024   o   rinnovati   tacitamente con decorrenza dal 01/02/2024, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:

¨       1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione

¨       1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive

¨       1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive

¨       1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto

¨       1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto

¨       1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo

¨       1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi

¨       1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione

¨       1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione

¨       1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

¨       1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento

per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

Scade il termine per comunicare l’esercizio dell’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta 2023 e ai rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

La comunicazione deve essere effettuata, dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, infatti, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle

Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

 

 

 

 

 

IVA

Fatturazione differita mese precedente

I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è

possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

 

 

 

IVA

Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per

le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTTAMAZIONE QUATER

Versamento rata

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater hanno tempo fino a venerdì 15 marzo per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater” (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU).

Sono altresì differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il

31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023) per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 20 marzo 2024.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30

novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

Versamento imposta

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità

telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBIN TAX

Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

I codici tributo da utilizzare:

¨       4058  imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

¨       4059  imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

¨       4060   imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA

Versamento ritenute

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

¨       1001 retribuzioni,    pensioni,  trasferte,  mensilità  aggiuntive   e   relativo conguaglio

¨       1002 emolumenti arretrati

¨       1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su

redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro

 

autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

professioni

Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:

Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

Per l’addizionale comunale e regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

 

 

¨       1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo
conguaglio impianti in Sicilia
¨       1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo
conguaglio impianti in Sardegna
¨       1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo
conguaglio impianti in Valle d’Aosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLIT PAYMENT

Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

¨        F24EP (codice tributo 620E)

¨        e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l’imposta dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

¨        621E (per l’F24Ep) e

¨        6041 (per l’F24 “ordinario”).

 

 

 

LOCAZIONI BREVI

Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio 2024 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il

codice tributo: 1919.

 

 

 

CONDOMINI

SOSTITUTI D’IMPOSTA

Versamento ritenute

I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

¨       1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a

 

 

titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente

¨       1020 – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’Ires dovuta dal percipiente

¨       1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti

e professioni

 

 

 

 

 

 

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Versamento tassa annuale

Le Società capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti attività di impresa  soggetti  ad  IVA,  dovuta  in  misura  forfetaria,  tramite  Modello  F24  con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario utilizzando il Codice Tributo: 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali.

L’importo da versare annualmente è:

¨        € 309,87 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale è pari o inferiore a €

516.456,90;

¨        € 516,46 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale supera € 516.456,90.

 

 

IVA

Liquidazione e versamento Iva mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con

modalità telematiche e il codice tributo: 6002 – Versamento Iva mensile febbraio.

 

IVA

Liquidazione e versamento Iva mensile

soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche

I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo:

6002 – Versamento Iva mensile febbraio.

 

 

 

 

 

 

IVA

Versamento unica soluzione o rata saldo Iva 2023

Versamento in unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, della 1° rata dell’IVA senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 10, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di dicembre 20241), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

Si ricorda che, a seguito della soppressione della dichiarazione IVA unificata (avvenuta già nel 2017), il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato

dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma.

 

1 l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre (così come previsto dall’art. 8 del recente Dlgs n. 1 dell’08.01.2024).

 

Quindi, il versamento del saldo IVA 2023 è unico ed è fissato al 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato).

Si tenga presente però che, anche se unico, tale termine di versamento può essere

differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).

 

 

 

 

 

 

 

OICR

Versamento ritenute su proventi

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

¨          1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del

d.P.R. n. 600/1973

¨          1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero

¨          1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti

¨          1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA

Versamento imposta sostitutiva

incrementi produttività

I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di febbraio 2024, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:

¨       1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,

¨       1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni,

¨       1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione,

¨       1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione,

¨       1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali

sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

 

 

CU 2024

Trasmissione telematica e consegna

I sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2023. Il termine è fissato al 18 marzo 2024, in quanto il 16 cade di sabato (31 ottobre per le

certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la

 

 

dichiarazione dei redditi precompilata).

Sempre entro lo stesso termine i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (CU 2024) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti

nel 2023, mediante invio postale o consegna diretta.

 

 

 

 

CUPE 2024

Consegna ai percettori

La “Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti” e delle ritenute effettuate nel 2023 (c.d. CUPE) deve essere rilasciata entro tale data ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta

sostitutiva.

 

 

 

 

 

 

 

EROGAZIONI LIBERALI

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis

e 3).

 

 

 

SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare all’Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all’anno 2023, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente

dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, prevista dall’articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell’anno precedente relativi:

¨       ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto

¨       ai contratti di assicurazione – con esclusione di quelli relativi alla

 

 

responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie – per i soggetti contraenti.

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a

disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

Le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2023. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi

versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d’imposta.

 

POMPE FUNEBRI

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese

sostenute nell’anno 2023, con riferimento a ciascun decesso.

 

 

 

 

 

ASILI NIDO

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute dai genitori nell’anno 2023.

Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l’indicazione

dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

 

 

 

ISTITUTI SCOLASTICI

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

Gli istituti scolastici inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche.

L’invio della comunicazione è diventato obbligatorio a partire dal 2022.

 

 

 

 

 

UNIVERSITAE SOGGETTI DIVERSI

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

Le università statali e non statali comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2023.

Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti.

A partire dalle informazioni relative all’anno 2016, i soggetti diversi dalle università che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, comunicano all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno studente, i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa

rimborsata (articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°

 

dicembre 2016).

Non sono indicati in questa comunicazione:

¨       i rimborsi trasmessi nella Certificazione Unica dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

¨       i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2016.

 

 

 

 

VETERINARI

Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2023 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet

www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal.

 

 

 

BANCHE E POSTE

Comunicazione dati bonifici spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica

Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici, devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2023, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in

via telematica.

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Opposizione utilizzo dati spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:

¨       comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata

¨       comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16

marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di

 

effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l’apposito modello di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica                                                                                dedicata:

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Opposizione utilizzo dati spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto

I contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:

¨       comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;

¨       comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l’apposito modello di richiesta di opposizione – pdf. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata:

opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024. Per l’anno 2023, le disposizioni di cui al punto 2 si applicano a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto,

anche la copia del documento di identità.

 

 

 

 

 

 

IMPRESE ELETTRICHE

Comunicazione dati canone TV

Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di febbraio (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite

intermediari abilitati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Opposizione utilizzo dati erogazioni liberali

I contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le due seguenti modalità:

¨        comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata (31 dicembre 2023).

¨        comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione (per la comunicazione dell’opposizione dei dati erogazioni liberali del 2023 la scadenza è il 20.03.2024), fornendo le informazioni con l’apposito modello di richiesta di opposizione.

La comunicazione può essere effettuata:

¨        inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it

¨        oppure inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero

0650762650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRASTAT

Presentazione elenchi INTRA mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

¨       delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);

¨       delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle  operazioni  effettuate  nel  mese  di  febbraio  2024,  per  i  soggetti  Iva con obbligo mensile.

CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono presentare gli Elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi:

¨       alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari obbligati alla presentazione mensile, ovvero quando l’ammontare totale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti). Per le cessioni di beni, la parte statistica del Modello INTRA 1-bis (cessioni di beni) deve essere compilata obbligatoriamente solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare delle stesse supera i

100.000 euro.

 

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI

Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater), dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni, questi sono stati aboliti a fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici:

¨       per il modello relativo agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2-

bis) solo qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia uguale o maggiore a 350.000 euro (soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di 200.000,00 euro), in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

¨       per il modello relativo ai servizi intracomunitari ricevuti (Modelli INTRA 2-

quater), solo qualora l’ammontare totale trimestrale dei servizi ricevuti sia uguale o maggiore di 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-

quater con cadenza trimestrale*.

Per tutte le soglie, il superamento va determinato distintamente per ogni singola categoria di operazione. Le soglie operano quindi in maniera indipendente, il

superamento per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle

 

 

 

 

 

 

 

IVA

Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine

settimana o in un giorno festivo.