OGGETTO: TASSO DI INTERESSE LEGALE RIDUZIONE AL 2,5% DAL 2024 EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

 

1      RIDUZIONE AL 2,5% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

 

2      DECORRENZA

Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dall’1.1.2024.

3      EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope- roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal- colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2023, che verrà effettuato il 20.2.2024, comporta l’applicazione del tasso legale:

 

La riduzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

 

“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si pro- trae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

 

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate pre- viste dal DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136, c.d. “pace fiscale”, in particolare:

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale ap- plicato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

 

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale è previsto anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate con- tenute nella L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”, in particolare:

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale ap- plicato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

 

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

 

La riduzione del tasso legale al 2,5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e suc- cessive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

 

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

Decorrenza

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle suc- cessioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2024.

 

4      EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000

  1. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dall’1.1.2024, in caso di:

 

Decorrenza

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai contributi con scadenza di paga- mento a partire dall’1.1.2024.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

 

STUDIO CROCE SRL