SPECIALE conversione Decreto Anticipi

CONVERTITO IL DECRETO ANTICIPI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023 la L. 191/2023 con cui è stato convertito, con modifiche, il D.L. 145/2023, rubricato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il c.d. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio, ribattezzato “Decreto Anticipi”.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

 

Riferimento Contenuto
Articolo 1 Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023

In via eccezionale, viene anticipato, con il fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui

all’articolo 24, comma 5, L. 41/1986 al 1° dicembre 2023.

Articolo 2 Recupero prestazioni pensionistiche indebite

Slitta al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell’Inps, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d’imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d’imposta 2020, limitatamente ‒ per quest’ultimo periodo ‒ alle verifiche in base ai dati trasmessi dal

titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi P.A..

Articolo 2-bis Modifiche al sistema antiriciclaggio

In sede di conversione in legge è stato introdotto l’articolo 34-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante privacy, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti e dagli stessi trasmessi senza indugio. nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs. 231/2007. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

Il comma 3 prevede che, con l’obiettivo di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all’articolo 35, D.Lgs. 231/2007, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell’invio della segnalazione di operazione sospetta nell’ipotesi prevista dall’articolo 35, comma 2, D.Lgs. 231/2007, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. In tali fattispecie, o a seguito dell’invio di cui sopra, se dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Uif per l’Italia, emergano operatività anomale basate

sui parametri quantitativi e qualitativi, il professionista riceve un avviso a supporto delle

 

  valutazioni di cui all’articolo 35, D.Lgs. 231/2007. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell’avviso. L’avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l’attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente Decreto, le caratteristiche, l’importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l’avviso, l’organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o

discriminazioni.

Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter Determinazione del valore imponibile, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti

In sede di conversione in legge sono stati inseriti i commi 3-bis e 3-ter con cui viene modificata la disciplina sul criterio di quantificazione – al fine dell’inclusione nel computo del reddito imponibile (sotto il profilo fiscale e contributivo) del lavoratore dipendente, o nel computo dei redditi imponibili equiparati o assimilati a quelli da lavoro dipendente – del beneficio relativo alla concessione di prestiti. In particolare, viene previsto che “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. La nuova modalità di determinazione si

applica a decorrere dal periodo di imposta 2023.

Articolo 3-bis Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In sede di conversione in legge è stata introdotta, con decorrenza dal 2024, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle indennità percepite per le cariche elettive e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti

in dipendenza dalla cessazione delle relative cariche e funzioni.

Articolo 4 Versamento seconda rata di acconto imposte dirette

Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a

170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 241/1997.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la precisazione che per i titolari di reddito

agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a

170.000 euro, si intende riferito al volume d’affari.

Articolo 4-bis Rimessione in termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della

riscossione

In sede di conversione in legge viene prevista la rimessione in termini dei contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (la c.d. Rottamazione-quater) con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano tempestivi ove effettuati entro il

18 dicembre 2023.

 

Articolo 4-ter Aliquota Iva degli integratori alimentari

In sede di conversione in legge è stato modificato il punto 80 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 prevedendo l’aliquota Iva agevolata del 10% anche per gli integratori alimentari, di cui al D.Lgs. 169/2004, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura

combinata di cui all’Allegato 1, Regolamento di esecuzione UE 2017/1925.

Articolo 4-

quater

Regime Iva prestazioni di chirurgia estetica

In sede di conversione in legge, è stato previsto che, a decorrere dal 17 dicembre 2023, si considerano esenti Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1072, le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita

attestazione medica.

Articolo 4-

quinquies

Misure di semplificazione, di tutela del contribuente e in materia di transazione su crediti tributari e contributivi

In sede di conversione in legge viene previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, viene meno l’obbligo per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.

Viene abrogata la previsione per cui, a decorrere dal 1°gennaio 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Modificando l’articolo 1, comma 3, quarto periodo, D.Lgs. 127/2015, le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, da parte dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche se non richieste.

Infine, viene modificato l’articolo 1-bis, comma 1, D.L. 69/2003 che ha introdotto una disciplina transitoria dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. In particolare viene introdotto un nuovo periodo che stabilisce che nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia a oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme, di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, Codice della crisi d’impresa, è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale) individuata con il medesimo provvedimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni, che comunque si applicano alle

proposte di transizioni espresse a partire dal 1° febbraio 2024.

Articolo 5 Riversamento credito di imposta attività R&S

Slitta al 30 giugno 2024 rispetto al previgente 30 novembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito per attività di R&S; inoltre, slitta al 16 dicembre 2024 il termine, precedentemente individuato al 16 dicembre 2023, per il versamento dell’importo o della prima rata dovuta. Viene anche previsto che in deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, il termine di

decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento

 

  impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’articolo 5, comma 7, L. 215/2021, utilizzati negli anni 2016 e 2017.

In sede di conversione in legge, tramite il nuovo comma 1-bis, sono state disciplinate le modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento. Vien previsto che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta R&S e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l’applicazione della proroga prevista dall’articolo 5, comma 12, ultimo periodo, D.L.

146/2021.

Articolo 6,

commi 1-2

Contributo di solidarietà 2023

Modificando le previsioni di cui all’articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022, viene previsto che, per il solo 2023, ai fini della determinazione del contributo di solidarietà, introdotto con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, un contributo di solidarietà temporaneo a carico:

–      dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;

–      dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

–     dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;

–     dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

–    dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea

non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q), L. 244/2007, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Inoltre, viene istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione delle previsioni di cui sopra, da versarsi in 2 rate

di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

 

Articolo 6-bis Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione

In sede di conversione in legge viene previsto, con decorrenza dal 1° maggio 2024, che i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, scontano un’imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina. Con determina del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sarà definito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte

dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 7,

comma 1

Riduzione accise sui prodotti energetici

Viene modificata la previsione di cui all’articolo 1, commi 290-291, L. 244/2007, con cui, ai fini della tutela del cittadino consumatore, è stato previsto che con Decreto Mef, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal D.Lgs. 504/1995, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’Iva derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, stabilendo che il Decreto Mef può essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del mese precedente (prima era il bimestre), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il Decreto tiene conto dell’eventuale diminuzione, nella media del bimestre (prima era quadrimestre) precedente all’adozione del medesimo Decreto, del prezzo, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di

aggiornamento presentati alle Camere.

Articolo 7, comma 1-bis Diposizioni concernenti agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli

In sede di conversione in legge viene previsto, in riferimento a talune agevolazioni fiscali di cui al D.M. 454/2001 per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, che per l’accesso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestino l’esclusiva e piena disponibilità del terreno possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario, al ricorrere delle seguenti condizioni:

–     il terreno sia contraddistinto da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati sita in Comune montano compreso in una delle zone svantaggiate delimitate in base all’articolo 32, Regolamento UE 1305/2013;

–     in Comune prealpino, pedemontano o della pianura non irrigua.

Rimane fermo l’obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto.

Articolo 8-bis Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale

In sede di conversione in legge, viene modificato l’articolo 12, comma 2, L. 212/2000 (il

c.d. Statuto del contribuente) prevedendo che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente

presso gli uffici finanziari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, D.P.R. 600/1973.

Articolo 8-ter Fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità

In sede di conversione in legge viene modificato l’articolo 34, L. 340/2000, relativo alla disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali con i riferimenti alle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili.

 

Articolo 8-

quater

Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti

In sede di conversione in legge, viene stabilito che la disciplina di cui all’articolo 258, comma 9, D.Lgs. 152/2006, relativa alle sanzioni per le violazioni relative alle comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti, si applica a tutte le violazioni commesse anteriormente all’ entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, per le quali non sia

già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Articolo 8-

quinquies

Disposizioni in materia di piani di risparmio

In sede di conversione in legge è stata modificata la disciplina relativa ai c.d. PIR. In particolare, viene sostituito il primo periodo dell’articolo 1, comma 112, L. 232/2016 (la c.d. Legge di Bilancio 2017), introducendo un’eccezione alla regola secondo cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi della Legge di Bilancio 2017. L’eccezione riguarda i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101 (40.000 euro annui e

200.000 euro complessivi). Inoltre, ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio (anziché di uno solo) costituiti ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019, (c.d. PIR alternativi) fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101 (300.000 euro annui e 1,5 milioni di euro complessivi). Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti e piani, all’atto dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro

intermediario o un’altra impresa di assicurazione.

Articolo 13 Rifinanziamento nuova Sabatini

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell’articolo 2, D.L. 69/2013, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

Articolo 13-bis Disposizioni fiscali per l’industria fonografica

In sede di conversione in legge vengono modificate le previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, D.L. 91/2013, elevando da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro nei 3 anni d’imposta l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di

spettacoli di musica dal vivo.

Articolo 13-ter Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del CIN (codice identificativo nazionale)

In sede di conversione in legge, viene previsto che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle normative regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, devono procedere all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del

soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. La ricodificazione come CIN e la

 

  trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale anche dai Comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Viene previsto che chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4, D.L. 50/2017, una unità immobiliare a uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico- ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto a esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4, D.L. 50/2017, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. Le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge. Salvo che non scatti una sanzione regionale, il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4,

D.L. 50/2017, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione

pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità

immobiliare concessa in locazione.

Articolo 13-

quater

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

In sede di conversione in legge, vengono estese a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a novembre 2023 la misura prevista dall’articolo 10, D.L. 61/2023, originariamente a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali di maggio scorso, consistente nell’erogazione da parte di Simest di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei danni subiti. La stessa misura è inoltre estesa a vantaggio delle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici.

Viene, inoltre, prevista, a favore delle imprese localizzate nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, a cui si applichi l’articolo 10, D.L. 61/2023, l’esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall’obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle

imprese esportatrici dall’articolo 2, D.L. 251/1981.

Articolo 15-bis Fondo di garanzia pmi

In sede di conversione in legge, viene introdotta la disciplina operativa del Fondo di garanzia pmi per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di

impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in Legge di Bilancio.

Articolo 16, comma 2-bis Norme transitorie inerenti all’area sportiva dilettantistica

In sede di conversione in legge viene:

– modificata la norma transitoria in base alla quale le società e associazioni sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti ai princìpi di cui al Capo I del Titolo II,

 

  D.Lgs. 36/2021, entro un determinato termine temporale; in particolare, viene differito il termine dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024;

–      differito dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le modifiche statutarie possono essere adottate in regime di esenzione dall’imposta di registro; resta fermo che l’esenzione è riconosciuta a condizione che le modifiche costituiscano un intervento necessario per adeguare gli statuti;

–         introdotta una norma transitoria relativa alle comunicazioni di natura pubblicistica inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell’area dilettantistica e per gli altri soggetti che sono preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella medesima area dilettantistica. La norma transitoria concerne le comunicazioni relative al semestre luglio-dicembre 2023; si prevede che esse possano essere rese entro

il 30 gennaio 2024 (senza applicazione di alcuna sanzione).

Articolo 16, comma 3-bis Contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti sportivi

In sede di conversione in legge, con una norma di interpretazione autentica viene previsto che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. 166/1997, anche per le contribuzioni inerenti ai trattamenti di malattia,

maternità, disoccupazione involontaria (NASpI) e assegni per il nucleo familiare.

Articolo 17-bis Proroga dell’accesso al 5 per mille per le Onlus

In sede di conversione in legge è stato prorogato il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del 5 per mille dell’Irpef in favore delle Onlus, in attesa dell’istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.

Viene anche prolungo di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali

organizzazioni continuano a essere destinatarie della quota del 5 per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

Articolo 18 Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

Viene stabilito che la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, D.L. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Inoltre, per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L’indennità è erogata dall’Inps, nel limite di

spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Articolo 18-bis Proroghe in materia di lavoro agile

In sede di conversione in legge viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, D.L. 24/2022, in materia di lavoro agile, relativo sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella

disponibilità del dipendente.

Articolo 19 Reddito di cittadinanza

In sede di conversione in legge, viene posticipato al 30 novembre 2023 il termine – originariamente fissato al 31 ottobre 2023 – entro il quale i servizi sociali devono comunicare all’Inps l’avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Inoltre, in assenza di tale comunicazione, l’erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. Infine, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle 7 mensilità per l’erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la

comunicazione della effettiva presa in carico entro il termine del 30 novembre 2023.

Articolo 21-bis Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023

Per i soggetti che al 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato A, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al D.P.R. 600/1973, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, operate dai soggetti di cui sopra in qualità di sostituti d’imposta. 4. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Viene, inoltre, previsto che gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le P.A., previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni indicati nell’allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei Comuni citati.

Le disposizioni di sopra si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, L. 197/2022, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17

dicembre 2023.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

 

STUDIO CROCE SRL