Proroga secondo acconto IRPEF 2023 al 16 gennaio 2024 e Rateizzazione

 

Una “mini rivoluzione” degli acconti Irpef. Così si potrebbe definire l’intervento del Governo attuato con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024. I soli contribuenti (individuali) in possesso del numero di partita IVA (quindi non tutti i contribuenti!) potranno optare per effettuare il versamento del secondo acconto Irpef 2023, con scadenza 16 gennaio 2024.

 

Sarà inoltre possibile versare quanto eventualmente dovuto in cinque rate di eguale importo anziché in un’unica rata.

 

La novità era attesa da tempo ed ora viene concretamente attuata, sia pure con alcune limitazioni di tipo soggettivo e oggettivo.

 

Inoltre, per il momento, dovrebbe essere circoscritta al solo anno 2023, acconti dovuti in base al

modello Redditi 2023.

 

Il rinvio della scadenza del secondo acconto 2023 al 16/1/2024 e la sua eventuale rateazione interesserà esclusivamente le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro, si tratta di oltre tre milioni di contribuenti.

 

Al fine di consentire ai già menzionati soggetti di effettuare una corretta valutazione, in primis il legislatore ha differito il termine per effettuare il versamento dell’acconto avente scadenza originaria entro il 30 novembre 2023.

 

In questo caso il termine per effettuare il versamento dell’acconto in scadenza è differito al 16 gennaio 2024.

 

Gli obiettivi del Legislatore in relazione al secondo acconto IRPEF 2023

 

Uno degli obiettivi del Legislatore è stato quello di permettere ai contribuenti di non dover pagare circa la metà delle “tasse” di un anno in una unica rata ma di poter dilazionarne il versamento.

 

 

 

Attualmente cosa accade?

 

Chi non ha difficoltà paga e ovviamente è in regola; chi invece ha difficoltà nel reperire la liquidità ma che allo stesso tempo vuole adempiere al suo dovere si trova costretto alternativamente a costruirsi da solo la rateazione utilizzando il cosiddetto ravvedimento operoso, ma con aggiunta di sanzioni, seppur ridotte, oppure rivolgersi al sistema bancario e aprire un prestito ad esempio di sei mesi, in modo da rispettare la scadenza fiscale e vedersela poi con la banca mese per mese; entrambe le situazioni sono decisamente disdicevoli!

 

Questi contribuenti devono essere messi in grado di far fronte nel modo più agevole possibile al

pagamento delle imposte dovute.

 

L’altro importante obiettivo che si raggiunge spostando la scadenza da novembre al successivo mese di gennaio è quello di permettere finalmente ai contribuenti di predisporre i conteggi di quanto dovuto basandosi su una annualità terminata, essendo quindi a conoscenza del preciso andamento dell’annualità di cui si deve versare l’acconto.

 

Una cosa è fare i conti a novembre per l’anno in corso e altra cosa è farlo ai primi di gennaio: si ha una idea molto più precisa di come si chiude l’anno e quindi di quale acconto occorre versare.

 

Chi non potrà avvalersi della novità

 

Gli altri soggetti non potranno avvalersi della già menzionata misura: pertanto, per tutti gli altri

contribuenti il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto rimane fermo al 30 novembre 2023.

 

Dovranno quindi continuare ad osservare la consueta scadenza del 30 novembre i seguenti

soggetti:

 

 

Invece, si dovrà capire se potranno avvalersi del maggior termine i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

 

In tale ipotesi sarebbe irrilevante che i soci e gli associati siano privi di partita Iva.

 

Però probabilmente questi soggetti resteranno tagliati fuori dallo spostamento della scadenza a gennaio, soprattutto per motivi di copertura finanziaria dell’operazione: il Bilancio dello Stato probabilmente porterà a non allargare l’ambito di applicazione di questa disposizione.

 

Dal punto di vista oggettivo la misura che dispone la proroga riguarda l’Irpef, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, come ad esempio le imposte dovute dai contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio e il regime forfetario, ma anche la cedolare secca per gli immobili concessi in locazione.

 

Dovrebbero rientrare nella misura anche l’IVIE e l’IVAFE, ma più in generale tutti i tributi che sono stati liquidati nel Modello Redditi 2023.

 

I contributi previdenziali non hanno lo spostamento al 16 gennaio!

 

La novità del secondo acconto IRPEF 2023 non interessa, invece, i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata.

 

I versamenti contributivi INPS a percentuale dovranno essere effettuati entro la scadenza ordinaria del 30 novembre 2023, non usufruiscono dello spostamento a gennaio. Ovviamente anche i contributi dovuti alle singole Casse Previdenziali autonome non cambieranno le scadenze.

 

Non godono di alcun spostamento in avanti delle scadenze neppure i premi assicurativi INAIL.

 

In effetti, da quando si è iniziato a parlare di questa ipotesi di spostamento della scadenza si è sempre discusso di imposte, non di contributi.

 

Le motivazioni sono ricercabili in due situazioni: la prima è sempre il problema della copertura finanziaria della norma, l’altra è “il suggerimento” di non prorogare all’anno successivo il pagamento dei contributi previdenziali dato che permettono una deduzione dall’imponibile IRPEF con il criterio della cassa.

 

Pagare i contributi l’anno successivo comporterebbe anche lo spostamento in avanti della deduzione dalle imposte.

 

La disposizione, prevista decreto-legge 145 del 18/10/2023 fresco di uscita in Gazzetta Ufficiale, fa espresso riferimento alla seconda rata.

 

Dovrebbero così essere esclusi dal differimento del termine coloro che non hanno versato la prima rata (entro il 30 giugno 2023) in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. La soluzione non è certa e potrà essere chiarita solo dopo che sarà reso noto il testo ufficiale del decreto-legge.

 

Rateizzazione del secondo acconto IRPEF 2023

 

Un’ulteriore novità riguarda la modalità di versamento: l’importo dovuto potrà essere versato entro la nuova scadenza del 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione oppure, a scelta del contribuente, in cinque rate mensili di eguale importo con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

 

Sulla rata successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.

 

 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Rag. Croce Davide