Imposta di soggiorno: dichiarazione entro fine giugno 2023

Deve essere presentata, per l’anno 2022, dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti che incassano i canoni per locazioni brevi, che riscuotono dai loro ospiti il tributo destinato ai Comuni.

Il 30 giugno è l’ultimo giorno utile per presentare, attraverso il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno 2022.

Il modello che deve essere utilizzato, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, invariato rispetto a quelli approvati con il decreto Mef del 29 aprile 2022, è disponibili nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” del sito del dipartimento delle Finanze.

In concreto, una volta entrati nella sezione personale del sito dell’Agenzia, basta cliccare sul tasto “Servizi” e poi sulla voce “dichiarazioni” e selezionare “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno” (in alternativa può ricercare il servizio con parole chiavi, come “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. L’imposta in questione, ricordiamo, è un tributo locale previsto dal Dl n. 78/2010 e poi esteso dall’articolo 4 del Dlgs n. 23/2011; può essere applicato dai Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Il ricavato è utilizzato per finanziare interventi a favore del turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

A presentare la dichiarazione può essere anche un soggetto diverso dal gestore della struttura, ad esempio, il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede. In caso di locazioni brevi l’adempimento spetta al “mediatore della locazione”, ossia al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi. In alternativa, il modello può essere inviato anche da un intermediario abilitato all’accesso al “Cassetto fiscale” dell’interessato o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

Per eventuali dubbi, ricordiamo che il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/Df del 9 febbraio 2023 ha fornito chiarimenti in materia di imposta di soggiorno sono, inoltre, disponibili le faq che rispondono ai quesiti più diffusi.

L’imposta va versata tramite il modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo istituiti, con la risoluzione n. 64/2017 per il versamento del contributo di soggiorno a favore di Roma Capitale.

 

Studio Croce srl

Rag. Croce Davide