Credito d’imposta Energia Elettrica e Gas per il 2023

 

La L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Di seguito si offre un quadro di sintesi in merito alle nuove agevolazioni in credito d’imposta Energia e Gas.

 

Articolo 1, comma Contenuto
2-9 Credito di imposta energia elettrica e gas

Vengono previsti, anche nel I trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, introdotti nel 2022.

Credito d’imposta imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Credito d’imposta imprese non gasivore

Alle imprese diverse da quelle di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Norme comuni dei crediti d’imposta

Nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel IV trimestre dell’anno 2022 e nel I trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il I trimestre dell’anno 2023.

L’ARERA, entro 10 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. A tal fine non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007;

– all’articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero, di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e Iva di cui al D.P.R. 322/1998 e dai responsabili Caf, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020.

Incaricato del monitoraggio sulla fruizione dei crediti è il Mef.

 

 

Lo studio rimane a disposizione in caso di chiarimenti.