Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2024

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel suppl. ordinario n. 40 della GU n. 303 ed è diventata Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.

Molte le novità fiscali e in materia di lavoro riepilogate in maniera sintetica nella presente Circolare.

 

Parte Fiscale

Mutui per la prima casa

Comma 7-13

Viene differito al 31.12.2024 il regime speciale[1] ai sensi del quale la misura massima della garanzia[2] per la prima casa viene elevata, per le categorie prioritarie[3], dal 50 fino all’80% della quota capitale:

È stato poi previsto che per l’anno 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le citate categorie aventi priorità per l’accesso al credito i nuclei familiari con i requisiti riassunti nella successiva tabella e per le rispettive garanzia:

a) ¨     3 figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE non superiore a 40.000 euro annui

Garanzia massima:

80% della quota capitale

b) ¨     4 figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE non superiore a 45.000 euro annui

Garanzia massima:

85% della quota capitale

c) ¨     5 o più figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE  non superiore a 50.000 euro annui

Garanzia massima:

90% della quota capitale

 

Contributo straordinario I° trimestre 2024 titolari bonus sociale elettrico

Comma 14

Analogamente a quello già previsto per il quarto trimestre 2023[5], per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico viene riconosciuto, nel primo trimestre 2024, un contributo straordinario sulla fornitura di energia elettrica e gas; per poter rientrare tra clienti beneficiari, l’ISEE non deve superare la soglia di:

 

Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Comma 15

Viene ridotto il cuneo contributivo  per i lavoratori  con redditi più bassi  anche per il 2024. La misura[8] è stata confermata con le stesse aliquote[9]:

Vengono inoltre ridotti:

il cuneo contributivo per le  donne con almeno 2 figli a carico
l’IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF (con aliquota al 23%)

 

Esclusione da tassazione fringe benefits

Comma 16-17

Viene confermata per il 2024 la disciplina dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti, che vede innalzato il limite[10] relativo al complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da parte dei datori di lavoro (diversi dalla remunerazione) che non viene incluso nell’imponibile.

Per il 2024 l’elevamento del limite di esenzione (per ciascun periodo d’imposta) è pari:

 

 

1)

a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico[11], anche qualora:

¨        il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore, nonché

¨        il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico

2) a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti

Si ricorda che, nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, rientrano anche:

 

Detassazione dei premi di risultato

Comma 18

Viene estesa ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria[12] da 10 a 5 punti percentuali – già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 – dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Si ricorda che il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime in oggetto è:

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto privato non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

 

Riduzione del canone RAI

Comma 19

Limitatamente all’anno 2024 viene ridotto da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).

 

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Comma 21-25

Per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06, a favore dei lavoratori:

viene previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno[14] e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, previa attestazione per iscritto del reddito conseguito nel 2023.

Rispetto al comparto del turismo i pubblici esercizi interessati sono quelli che fanno capo a:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
c) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
d) esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

 

Posticipazione efficacia plastic e sugar tax

Comma 44

È stata posticipata al 01.07.2024 la decorrenza dell’efficacia di due seguenti prelievi di cui alla “Legge di Bilancio 2020”[15]:

la c.d. plastic tax[16]
la c.d. sugar tax[17]

 

Innalzamento dell’aliquota Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia

Comma 45

Viene riportata al 10%[18] l’aliquota IVA relativa a:

È stata ripristinata inoltre l’aliquota ordinaria (22%) per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli[19].

 

Riduzione aliquota Iva sui pellet

Comma 46

Viene stabilito che sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta al 10% – anzichè al 22% –  le cessioni dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024[20].

 

Modifiche accise sui tabacchi

Comma 48

Si innalzano taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo per alcuni prodotti di tabacco, nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo, ossia dei seguenti oneri:

gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati
accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette
onere fiscale minimo sulle sigarette
l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione
l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina

 

Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi

Comma 49-51

Per gli enti creditizi e finanziari e le imprese assicurative viene differita una quota di deduzione, ai fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti.

In particolare si dispone:

Oltre al differimento della deduzione in oggetto è stata dettata anche una particolare regolamentazione sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta sopra menzionati.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Comma 52-53

Come ogni anno ,viene riproposta la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto[21]:

delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti al 01.01.2024 da:

Tale affrancamento avviene tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 16% – stesso importo per la precedente rivalutazione dei beni detenuti al 01.01.2023[22].

 

Tax credit per il cinema

Comma 54

Viene ampiamente modificata, con riferimento a diversi aspetti, la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema[23].

Si dispone in particolare che l’aliquota dell’agevolazione, ordinariamente prevista nella misura del 40%, vale per:

Tuttavia, per entrambe le tipologie di opere – fermo restando la misura massima del 40% – un decreto attuativo che verrà emanato, potrà:

Con riguardo al credito previsto per le imprese d’esercizio cinematografico[24], lo stesso continuerà ad essere riconosciuto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per:

Diventa strutturale la specifica previsione, in favore delle PMI, per le quali l’aliquota massima potrà essere incrementata fino al 60%.

Un ulteriore intervento viene attuato sul credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, il quale verrà riconosciuto nella misura massima del:

Per le imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, il credito d’imposta viene confermato nella misura massima del 30% dell’apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive; innalzamento al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi[25].

II legislatore è intervenuto nell’ambito soggettivo d’applicazione di tale credito, mantenendo i soggetti passivi IRES ed escludendo i titolari di reddito d’impresa ai fini IRPEF.

Si interviene infine sulla disciplina dei contributi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive[26], che non saranno infatti più riconosciuti per la realizzazione dei film “difficili realizzati con modeste risorse finanziarie”.

 

Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

Comma 55-57

La disciplina della c.d. participation exemption (PEX)[27]ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni societarie – viene estesa[28] anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni, e in particolare purché essi risiedano:

in Stati membri del’UE
in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)[29]

 

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi

Comma 63

La disciplina della cedolare secca è interessata dalle seguenti modifiche:

Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici si prevede che, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, venga operata la ritenuta a titolo di acconto.

Vengono inoltre modificate le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra:

soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro
soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia

 

Plusvalenze su immobili oggetto di interventi “Superbonus”

Comma 64-67

Tra i redditi diversi del Tuir[30] viene aggiunta la casistica delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, relative agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus[31].

In particolare la fattispecie riguarda gli immobili che abbiano visto l’effettuazione di interventi conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. Vengono però esclusi da tale regola gli immobili:

Tali plusvalenze sono determinate dalla differenza tra:

il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta
il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

In presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto  o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

 

interpretativa sull’esenzione IMU per gli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscale

Comma 71

Viene dettata una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività:

assistenziali
previdenziali
sanitarie
di ricerca scientifica
didattiche
ricettive
culturali
ricreative e sportive
di religione o di culto

 

svolte da:

Si ricorda che, sulla base della norma di riferimento[32], sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dai predetti soggetti, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività richiamate[33].

Viene oggi specificato che ai fini dell’esenzione IMU prevista, per le attività non commerciali esercitate dai soggetti elencati:

 

 

1)

gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato ad uno dei soggetti di cui sopra a condizione che:

¨        il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commercialiesclusivamente le suddette attività, e che

¨        detto immobile sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente

2) gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni anzidette anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità

 

Tempestività delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sui tributi comunali

Comma 72-74

Viene in primo luogo disposto che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale IRPEF purché:

Si chiarisce poi che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15.01.2024 e quella versata sulla base delle delibere pubblicate entro il 28.10.2023[34] è dovuta:

Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

 

IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla UE

Comma 77

Per sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, viene ridotta a 70 euro la soglia[35] dell valore minimo delle cessioni dei beni:

che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE.

Tale disposizione si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 01.02.2024.

 

Adeguamento rimanenze iniziali soggetti OIC

Comma 78-85

Agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (quindi ai c.d. OIC adopter) viene data la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.

 

Variazione dello stato dei beni

Comma 86-87

Viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal “Superbonus”, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni[36] anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

 

Ritenute su bonifici “parlanti” e su provvigioni varie

Comma 88-90

A decorrere dal 01.03.2024 viene elevata la ritenuta d’acconto dovuta dai beneficiari all’atto dei pagamenti relativi ai bonifici disposti:

Si estende poi, a decorrere dal 01.04.2024, la ritenuta d’imposta a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di:

commissione
agenzia
mediazione
rappresentanza di commercio
procacciamento di affari

anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese:

 

Modifiche IVIE e IVAFE

Comma 91

Vengono apportate alcune modifiche in tema di imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero – già oggetto di monitoraggio fiscale.

Con le modifiche in esame:

 

Modifiche al Tuir

Comma 92

L’ Il Tuir viene modificato con riferimento ai seguenti ambiti:

 

a)

trattamento fiscale degli atti a titolo oneroso

♦      che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, e

♦      per i conferimenti in società

b) casistiche rientranti nella categoria redditi diversi
c) plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi

Per quanto riguarda l’ultimo punto viene previsto che per determinare le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi[40], in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione.

 

Restrizione alle compensazioni in materia fiscale

Comma 94-98

Vengono introdotte diverse restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite, per le fattispecie che si verificano a partire dal 01.07.2024.

In primo luogo viene stabilito l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – secondo modalità tecniche che verranno definite con successivo provvedimento – anche nel caso vengano utilizzati in compensazione c.d. orizzontale tramite delega di pagamento[41], i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL[42].

Secondariamente si prevede che per i contribuenti che abbiano:

iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione

per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali:

è esclusa la facoltà di avvalersi della suddetta compensazione.

La legge di bilancio 2024 interviene inoltre per quelle compensazioni parziali, abbastanza residuali[43], in cui era ancora permesso predisporre il pagamento tramite home banking e per le quali è stato ora previsto l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Altre modifiche sono quelle per cui:

1) la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

♦      dai datori di lavoro non agricoli a partire

ü  dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, o

ü  dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione stessa, se tardiva;

♦      dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

♦      dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani dei commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps[44] a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

2) la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito – certo, liquido ed esigibile – sia registrato negli archivi di tale Istituto.

Inoltre, viene stabilito che la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa:

Si rinvia comunque a dei provvedimenti, adottati d’intesa dai direttori dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL, la definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui trattasi, così come delle relative modalità di attuazione.

 

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Comma 99

Gli effetti preclusivi previsti per i soggetti destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA – obbligo di presentazione della fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate – vengono estesi[45] anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

 

Violazioni in tema di obblighi di comunicazione per le variazioni anagrafiche

Comma 242

Si interviene sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:

Viene infatti previsto che, per l’inadempimento degli obblighi generali anagrafici[46], la sanzione amministrativa “piena” è pari ad una somma ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro come avveniva in precedenza).

Al contempo si dispone[47] una riduzione della sanzione a 10 euro (a 1/10 del minimo), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Quanto visto per il ritardo vale però a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Per la comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero[48] – per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria era fissata ad un importo tra 51,65 e 258,23 euro[49] – viene previsto un aumento della penalità che diviene:

di importo tra 200 e 1.000 euro
per ciascun anno in cui perduri l’omissione

La notifica dell’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico, o della comunicazione di residenza.

 

Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo

Comma 250-252

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo[50]:

 

Misure in favore delle imprese

Comma 253-257

I commi contengono misure a sostegno delle imprese. In particolare:

Credito di imposta esercenti le attività di trasporto merci

Commi 296- 297

Sono state estese alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 le modalità per il credito di imposta in favore delle imprese[53] che:

1) effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
2) siano iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore.

 

Sostegno alle imprese del territorio di Caivano

Commi 299- 301

Viene disposta l’applicazione nel territorio del Comune di Caivano del regime di aiuto per le aree di crisi industriale[54]. Le agevolazioni si applicano

 

Credito di imposta per l’acquisto della carta dei giornali

Comma 319

Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici[55], è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 % delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024.

 

Contributo alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore

Commi 320- 321

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a:

quotidiani
periodici
riviste scientifiche e di settore
anche in formato digitale

è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90% della spesa.

 

Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali 1° maggio 2023

Commi 435-442

Viene disciplinata l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Brevemente:

CREDITO DI IMPOSTA FINANZIAMENTI AGEVOLATI
BENEFICIARI in capo al beneficiario del finanziamento
UTILIZZO fruibile esclusivamente in compensazione
IMPORTO ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Non concorre alla formazione del reddito imponibile.

REVOCA risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
REGOLAMENTO Futuro provvedimento direttore Agenzia delle Entrate

 

 

Modifiche in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

Comma 446

La norma modifica la disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole[56]. In particolare:

 

Imposta municipale unica Friuli Venezia Giulia

Comma 528

La norma applica dal periodo d’imposta 2023 le disposizioni IMU anche all’imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia[57]..

 

Esenzione IMU comune di Umbertide

Comma 560

I fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori di Umbertide colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 purché

in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale unica propria (IMU)[58] per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervenga prima del 31 dicembre 2024.

 

Parte Lavoro

 

Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico

Comma 60

Viene introdotta una pianificazione di controlli mirati  ad evidenziare eventuali  violazioni in ambito tributario da parte dei lavoratori domestici.

L’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), realizzeranno una  piena interoperabilità delle proprie banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati contributivi e reddituali.

Inoltre anche  per  favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate:

 

Modifiche alla determinazione della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata

Comma 125

Si interviene sulla disciplina previdenziale per i lavoratori soggetti al metodo contributivo di calcolo dell’assegno (ovvero i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995)[59] per cui:

 

Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione

Commi 126-130

Viene data la possibilità, ad alcune categorie di lavoratori per il biennio 2024-2025, di riscattare (in tutto o in parte) periodi non coperti da contribuzione  fino a un massimo di 5 anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il  dovuto a rate mensili  in un massimo di  12 anni  senza interessi[61].

Nello specifico la facoltà potrà  essere esercitata da lavoratori pubblici e privati:

Per i lavoratori del settore privato l’onere  può essere sostenuto dal datore di lavoro  attraverso  i premi di produzione spettanti.   In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente.

 

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l’anno 2024

Comma 134

Si modifica, solo per il  2024, la disciplina in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali in vigore[62].

In particolare il cambiamento riguarda esclusivamente la classe  del trattamento pensionistico complessivo  in capo a un percettore, superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS, per la quale l’aliquota di rivalutazione applicabile scende dal 32 al 22% del valore registrato dall’Istat[63].

Si ricorda che per  la definizione delle classi ai fini della perequazione 2024,  va preso come riferimento il valore del trattamento minimo  per il 2023 pari a 567,94 euro.

 

 Misure per la flessibilità in uscita: APE sociale 

Commi 136-137

Viene prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale  dell’APE sociale[64] (anticipo pensionistico con indennità-ponte fino all’età per la pensione, per soggetti in condizioni di svantaggio).

Inoltre si modifica  il requisito dell’età anagrafica per l’accesso, che passa  da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

 

 Misure per la flessibilità in uscita: Opzione Donna

Comma 138

Viene prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale di anticipo pensionistico riservata alle donne  con calcolo dell’assegno con metodo contributivo detta “Opzione Donna, introducendo una modifica all’art. 16 del D.L. 4/2019 sul requisito di età per l‘accesso.

In sintesi:

 

 

 

PENSIONE ANTICIPATA

OPZIONE DONNA

2024

 

REQUISITI

entro il 31.12.2023:

61 anni di età (fino a meno 2 anni  per chi ha figli)

35 anni di  contributi

IMPORTO ASSEGNO

calcolato con metodo contributivo

SOLO PER:

¨        chi assiste da almeno 6 mesi disabili conviventi

¨        lavoratrici disabili almeno al 74%

¨        disoccupate o in aziende in crisi con tavolo aperto presso il Ministero

 

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe:

 

Disposizioni in materia di pensione anticipata – Quota 103

Comma 139

Prevista la proroga  per il 2024 per il regime transitorio di accesso a pensione anticipata “Quota 103”[65] (cui si accede con almeno 62 anni di età e 41 di contribuzione), con  due modifiche:

Si conferma l’incentivo che riguarda i soggetti che, pur in possesso dei requisiti, decidono di restare al lavoro (sgravio contributivo pari all’aliquota a carico dei lavoratori (9,19%)

 

Disposizioni in materia di pensione anticipata dei

Poligrafici

Comma 141

Prorogata anche per il 2024 la  disciplina transitoria[67], che consente ai lavoratori poligrafici dipendenti di:

di accedere al trattamento pensionistico con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto.

 ISCRO

Comma 142-155

Entra  a regime l’istituto dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotto in via sperimentale[68] per  i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Riepiloghiamo nella tabella seguente:

ISCRO lavoratori autonomi

SPERIMENTALE 2021-2023

ISCRO lavoratori autonomi

 A REGIME DAL 2024

Con diminuzione del reddito medio del 50% Con diminuzione del reddito medio del 70%
Reddito non superiore a 8.150 euro Reddito non superiore a 12mila euro
Fiscalmente esente Fiscalmente imponibile
Importo da 250 a 800 euro  per 6 mensilità Importo da 250 a 800 euro  per 6 mensilità

La domanda andrà presentata all’INPS entro il 31  ottobre di ogni anno con autocertificazione dei requisiti.

Per la copertura degli oneri dal 2024 è prevista una contribuzione addizionale  alla gestione Separata INPS per i soggetti aventi diritto,  pari allo 0,35%, dei  redditi da lavoro autonomo. 

Resta  confermato l’obbligo di  partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, da definire con  prossimo decreto del Ministro del lavoro.

 

 

 Indennità di malattia gente di mare

Comma 156

Novità sul calcolo dell’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 01.01.2024 – nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto la prestazione lavorativa al soggetto assicurato –  che scende dal 75 al 60% della retribuzione.  Inoltre si modificano le modalità di calcolo della retribuzione di riferimento.

 

Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione

Commi 168-176

Viene disposta la proroga di alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione[69].  Si tratta in particolare delle seguenti indennità:

 

Incremento bonus per asili nido e per forme di supporto domiciliare

Commi 177-188

Viene stabilito un incremento del cosiddetto Bonus asili nido[70],  unicamente per i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

Gli importi per il 2024 sono i seguenti:

Bonus nido/baby-sitter

IMPORTI IN VIGORE

Bonus nido/baby sitter

AUMENTI 2024 PER LE FAMIGLIE CON I REQUISITI (2 FIGLI SOTTO I 10 ANNI)

3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; + 600 euro
2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; + 1100 euro annui
1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

 

Misure in materia di congedi parentali

Comma 179

Vengono ampliate le indennità per il congedo parentale successivo al congedo di maternità obbligatorio, previsto alternativamente per uno dei genitori, entro i primi sei anni di vita del bambino[71]. Nel dettaglio:

 

CONGEDO PARENTALE  INDENNIZZATO 2024 CONGEDO INDENNIZZATO A REGIME
(dal 2025)
2 mensilità all’80% 1 mensilità all’80%

1 mensilità al 60%

Restanti mensilità al 30% Restanti mensilità al 30%

 

Decontribuzione per lavoratrici con figli

Commi 180-182

Si introducono  specifiche agevolazioni contributive  per le lavoratrici madri  con contratti a tempo indeterminato (tranne che per i rapporti di lavoro domestico). Questo il quadro sintetico:

SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI CON TRE FIGLI SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI CON DUE FIGLI
Vigenza:  2024-2026 Vigenza: 2024
Sgravio 100% contributi lavoratrice – max 3.000 annui Sgravio 100 contributi lavoratrice – max 3.000 euro annui
Fino alla maggiore età del 3° figlio Fino al decimo anno di età del 2° figlio

 

Esclusione titoli di stato dal calcolo dell’ISEE

Commi 183-185

Il regolamento sulle modalità di calcolo dell’ISEE[72] viene modificato stabilendo l’esclusione fino al valore complessivo di 50.000 euro:

1) dei titoli di Stato[73];

2) dei prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Si fa riferimento ad esempio a:  Buoni ordinari del Tesoro (BOT ,CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon, Buoni del tesoro poliennali (BTP,  Certificati di credito del Tesoro (CCT), buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale, il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l’ISEE familiare.

 

Sgravio assunzione donne vittime di violenza

Commi 190-194

Il Fondo per  le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità viene incrementato  e rivolto anche  a un pacchetto di nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.

In particolare 12,5 milioni di euro saranno destinati a finanziare un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà[74].

La  misura prevede l’esonero totale  dal versamento dei contributi previdenziali,  con esclusione dei premi e contributi INAIL,  nel limite massimo di importo di 8.000  euro annui, riparametrato e applicato su   base mensile.

 

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO

TOTALE

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

MISURA

 

s 100% contributi del  datore di lavoro

s max 8000 € annui

 DURATA

 

s Contratto a termine =  12 mesi

s Conversione a t. ind. = 12 + 6 mesi

s Assunzione a t. ind. = 18 mesi