LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

L’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La modulistica utile alla presentazione delle istanze di rottamazione dei ruoli è stata pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dal il 21 gennaio 2023.

Siccome il testo normativo fa riferimento alla data di affidamento del carico, per identificare
l’ambito oggettivo delle cartelle “rottamabili”, non rileva la data di notifica ma la data (antecedente in alcuni casi anche di qualche mese) di consegna del ruolo all’agente della riscossione. Nel caso, invece, di accertamenti esecutivi e di avvisi di addebito, la data di consegna del flusso è successiva alla data di notifica.
La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.
I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:
• dello sgravio delle sanzioni amministrative;
• dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
• dello sgravio degli interessi di mora;
• dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.

La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell’istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.

La procedura e gli effetti dell’istanza di rottamazione


La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito web dal 21 gennaio 2023. Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.

L’Agenzia delle entrate Riscossione mette a disposizione nella area riservata di ciascun contribuente (accessibile tramite Spid) il dettaglio degli importi “rottamabili”presentazione dell’istanza Dal 21 gennaio 2023 sarà disponibile la modulistica utile per la presentazione delle istanze di rottamazione, che in ogni caso va formalizzata entro il 30 aprile 2023.
Liquidazione delle somme entro il 30 giugno 2023 saranno comunicate al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, a seconda della tipologia di pagamento richiesta nell’istanza.

Il pagamento in unica soluzione o della prima rata dovrà avvenire entro il 31 luglio
2023 La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la volontà di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero di dilazionare il debito (cioè le somme dovute a titolo di capitale) in 18 rate scadenti la prima il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023 e le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di cadauno dei 4 anni successivi. Con la presentazione dell’istanza viene sospeso il potenziale avvio di procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La rottamazione si perfezionerà con il tempestivo pagamento della totalità degli importi dovuti. In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (anche solo di una singola rata in caso di pagamento rateale) la rottamazione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.
La possibilità di fruire della rottamazione disposta dall’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 riguarda anche i piani di rateazione in corso: la sospensione del pagamento delle rate in scadenza prima dell’approvazione della modulistica utile per presentare l’istanza rappresenta una scelta consigliabile se si considera che le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente alla formalizzazione della domanda divengono acquisite definitivamente e non sono più rimborsabili. Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione La L. 197/2022 propone al comma 222 e ss. anche una disposizione inerente l’annullamento automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni non superiore a 1.000 euro. Dalla data del 1° gennaio 2023 fino alla data dell’annullamento sono sospese le attività di riscossione dei debiti.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• i crediti di condanna della Corte dei Conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
• l’Iva riscossa all’importazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce, nel contesto della c.d. pace fiscale, la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Le somme oggetto di definizione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 153, L. 197/2022, è prevista la possibilità di regolarizzazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso: al 31 dicembre 2019al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 richieste tramite le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.
Per poter accedere alla definizione agevolata delle somme è, inoltre, richiesto, alternativamente, che:
il termine di pagamento non si ancora scaduto al 1° gennaio 2023 ovvero, la richiesta sia recapitata successivamente al 1° gennaio 2023. La definizione agevolata prevede il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono previste nella misura ridotta del 3%. È ammessa la definizione anche nel caso di pagamento dell’avviso/comunicazione per le quali il pagamento è stato rateizzato e il pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Modalità di definizione

Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione viene meno e si rendono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997.

Modifica dei piani di rateizzazione

L’articolo 1, comma 159, L. 197/2022, interviene, a regime, sull’articolo 3-bis, comma 1, D.Lgs. 462/1997, ai sensi del quale era previsto che le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, potessero essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il comma 159 interviene stabilendo che tutte somme dovute possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La norma non precisa se la modifica ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che si dovrà attendere un eventuale chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate per verificare se sia possibile estendere la rateizzazione in un massimo di venti rate anche alle rateizzazioni in corso.

 

Proroga notifica cartelle

Infine, in deroga a quanto previsto all’articolo 3, L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.