Vittorio Veneto, 10 marzo 2025

Oggetto: Obbligo assicurazione rischi catastrofali sui beni d’impresa – 31 marzo 2025

L’obbligo di assicurare i beni d’impresa a fronte di rischi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2024 (Art. 1 commi da 101 a 111 L. 213/2023) originariamente con scadenza dal 1/1/2025. Complicazioni interpretative ed amministrative hanno portato ad una proroga fino al 31/3/2025.

Considerato che il quadro normativo e regolamentare, con la pubblicazione del Decreto congiunto MEF – MIMIT n. 18 del 30/1/2025 è ormai completo e che l’ulteriore prospettata proroga dell’obbligo al 31/12/2025, per quanto non esclusa, non sembra ad oggi probabile, si ritiene opportuno illustrare la sintesi dell’adempimento imposto alle imprese.

Si riportano i contenuti dell’obbligo, già illustrati nel corso del webinar associativo dello scorso 10 dicembre, unitamente alle novità emerse nel seguito.
1. Soggetti Obbligati
Sono obbligati a sottoscrivere polizze a copertura dei rischi catastrofali tutte le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, indipendentemente dai limiti dimensionali e dai regimi contabili eventualmente adottati. Unica eccezione: le imprese agricole.
2. Beni da assicurare
Formano oggetto dell’obbligo assicurativo i beni elencati dal codice civile al primo comma dell’art. 2424 sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), ai numeri:
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e Macchinario
3) Attrezzature Industriali e Commerciali
Si sottolinea che gli Altri Beni, tra i quali Mobili, Attrezzature e Macchine d’Ufficio nonché tutti i Mezzi / Automezzi iscritti al P.R.A., sono esclusi dall’obbligo
               Importante precisazione: alla luce di quanto introdotto dalla legge 189 del 12.12.2024, in sede di conversione del Decreto Legge 19.10.2024 n. 155, formano oggetto dell’obbligo assicurativo i beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”

Ne consegue, che diversamente da quanto ipotizzato nel corso del Webinar del 10.12.2024, sussiste l’obbligo di assicurare anche i beni strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività di impresa che, pur non essendo di proprietà, sono detenuti in base a contratti di locazione, comodato, leasing e simili, sempreché il proprietario non abbia già provveduto all’assicurazione dei beni suddetti, ai sensi della normativa vigente
3. Rischi da assicurare
Formano oggetto dell’obbligo assicurativi rischi derivanti da:
1) Alluvione, inondazione ed esondazione
2) Sismi
3) Frane
4. Termini e modalità
L’assicurazione deve essere stipulata entro il 31 marzo 2025 nel rispetto dei limiti di copertura, di massima franchigia e scoperto previsti dalla legge.
5. Sanzioni
La legge non prevede sanzioni dirette, ma dispone che:
                    “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”
Si osserva in tal senso che ad esclusione delle risorse pubbliche connesse ad eventi calamitosi e naturali, espressamente richiamate dalla legge, è impossibile prevedere oggi a quali altre risorse pubbliche, l’imprenditore inadempiente sul fronte assicurativo potrebbe non avere accesso.
Si osserva però che già oggi l’accesso a benefici quali i crediti d’imposta su investimenti, anche nella forma cd Sabatini, richiede l’espressa dichiarazione dell’imprenditore di essere in regola con tutti gli adempimenti previdenziali e di sicurezza sul lavoro, pertanto non si può escludere che in futuro, in occasione dell’accesso ad altre agevolazioni, venga richiesta la dichiarazione di conformità rispetto l’obbligo assicurativo in commento

Infine si segnala che il generale obbligo imposto agli amministratori di società, di vigilare sul patrimonio aziendale, peraltro con la diligenza rafforzata del “buon amministratore”, costringe a valutare l’obbligo assicurativo qui illustrato in una nuova luce.
Se in precedenza le conseguenze in termini di perdite di beni o di redditi derivanti da un evento catastrofale (tipicamente non prevedibile), potevano non essere connesse ad una specifica responsabilità dell’amministratore, ora l’eventuale preclusione ad eventuali ristori patrimoniali pubblici, per non dire dell’ovvia assenza di indennizzi assicurativi, pone l’amministratore nella difficile condizioni di dover provare, che le conseguenze dannose dell’evento sono indipendenti dal suo inadempimento assicurativo.

Alla luce di quanto illustrato e precisato si suggerisce a chi non lo avesse già fatto, di prendere valutare attentamente i rischi al fine di stabilire una adeguata politica assicurativa sui beni aziendali.